Nel caso in esame era stato impugnato il decreto col quale il Questore di Roma aveva rifiutato il rilascio di permesso di soggiorno a seguito della decisione della Commissione Territoriale che aveva negato il riconoscimento sia dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria. Il ricorso viene accolto "sotto l’assorbente profilo di censura della violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90". Ritiene infatti il TAR Lazio che "l’art. 18 del D.Lgs. 28-1-2008 n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato,infatti, conferma l’applicabilità ai relativi procedimenti delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto1990, n. 241. Ne discende che l’art. 10 bis della predetta legge è pienamente applicabile al procedimenti in esame, sia in base al rilievo, d’ordine letterale, che tale norma non è contemplata tra quelle sopra indicate, sia in considerazione dell’eccezionalità di tale norma, che, avendo natura derogatoria rispetto ai principi generali in materia di partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo, sanciti dalla legge n. 241/90, è norma di stretta interpretazione." Con riferimento alla fattispecie, in particolare, osserva il TAR che l’omesso assolvimento dell’onere procedimentale sancito dall’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241 (introdotto dall’art. 6 della legge 11.2.2005, n. 15), ha impedito al ricorrente di rappresentare all’Amministrazione una circostanza decisiva, e cioè l’avvenuta presentazione del ricorso al Tribunale competente della sfavorevole decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Roma del 19.11.2006 -atto presupposto del decreto questorile – ricorso che può determinare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 35, co. 6, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25."(bm)
Per il testo della sentenza vedi: TAR Lazio, II sez, n. 7175/2009

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