martedì 22 settembre 2009

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino 15 settembre 2009. Ancora sull'incostituzionalità del reato di ingresso e soggiorno illegali.


In un procedimento pendente avanti al Giudice di Pace di Torino, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dr. Giancarlo Caselli, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 10 bis D.L.vo n. 286/98  come introdotto dall'art. 1 co. 16 Legge 15 luglio 2009, n. 94 che disciplina il reato di ingresso e soggiorno illegali. La questione è sollevata anzitutto in relazione all'art. 3 Costituzione, ritenendo il PM l'irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa anzitutto sotto il profilo della "carenza di un sia pur minimo fondamento giustificativo", in quanto inutile rispetto al fine dichiaratamente perseguito dell'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato; in secondo luogo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio consistente nella pena pecuniaria da 5000 a 10000 euro di ammenda, priva di effetti deterrenti, non oblabile e con divieto del beneficio della sospensione condizionale (precluso al giudice di pace dall'art. 1 co.17 lett. a) della L.64/2009) e previsione dell'espulsione come sanzione sostitutiva di una pena pecuniaria (unico caso di sanzione sostituiva più grave rispetto alla pena edittale). La violazione dell'art. 3 della costituzione è altresì ravvisata nella disparità di trattamento tra la nuova fattispecie ed il reato di cui all'art. 14 co. 5ter D.lvo 286/98, rispetto al quale manca sia la previsione di un termine entro il quale lo straniero deve allontanarsi dal territorio sia di "giustificati motivi" per il mancato allontanamento. Il PM rileva altresì il contrasto con l'art. 3 e 25 co. 2 Cost. "avuto riguardo ad una fattispecie penale discriminatoria, perchè fondata su particolari condizioni personali e sociali, anzichè su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo. Infine ritiene il PM la norma in contrasto con l'art. 2 Cost. che garantisce la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed impone il dovere di solidarietà politica economica e sociale.
Per il testo dell'eccezione v. il sito www.asg.it PM Torino. Questione costituzionalità dell'art. 10 bis D.L.vo n. 286/98

giovedì 10 settembre 2009

TAR Lombardia, sez. IV, sent. 4596/09. Inattendibile l'orario di ricezione attribuito dal sistema informatico alle domande di nullaosta di cui al decreto-flussi 2007

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso proposto da alcuni datori di lavoro le cui domande di nullaosta all'ingresso di lavoratori stranieri erano state respinte in quanto "tardive" e quindi non rientranti nelle "quote" fissate dal decreto flussi 2007. Secondo il TAR l'orario di arrivo attribuito dal sistema informatico del Ministero dell'interno alle domande presentate online è del tutto arbitrario e  le manchevolezze ed il malfunzionamento del sistema, accertati nel corso del procedimento, costituiscono un'evidente violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché di buon andamento della Pubblica Amministrazione. (bm)
Per il testo della sentenza vedi sul sito ASGI:  TAR Lombardia 4596/1009 

Cass.pen., IIa sez., sent. 34068/09. La S.C. ribadisce che il reato di mancata esibizione di documenti d'identità ex art. 6/3 TU 286/98 si applica anche ai clandestini.

La IIa sezione penale della S.C., cassando una sentenza del Tribunale di Venezia, ribadisce l'orientamento già affermato dalle SS.UU. (sent. n. 45801/2003), secondo cui il reato contravvenzionale di cui all'art. art. 6 co. 3 del d.lvo n. 286/98 (mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, di documenti di identificazione) si applica allo straniero in genere, sia esso regolarmente soggiornante o meno sul territorio nazionale, ed anche a colui che abbia fatto ingresso illegale nel territorio dello Stato, a nulla rilevando il fatto che egli sia sprovvisto di documenti di identificazione per non essersene munito. (bm)
Per il testo della sentenza vedi sul sito ASGI: Cass.pen. IIsez. sent. n.34068/2009 

martedì 8 settembre 2009

Cass. sez.fer., ord. 34213/2009. Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'esclusione della possibilità di rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto europeo c.d. esecutivo (ammessa per il cittadino italiano) nei confronti del cittadino comunitario residente in Italia.

La Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale della norma della legge attuativa delle disposizioni comunitarie in materia di mandato d'arresto europeo (art. 18 comma 1 lett. r) L. n. 69/2005) che consente all’autorità giudiziaria italiana chiamata ad eseguire un mandato d'arresto c.d. europeo emesso dall'autorità di un altro Paese comunitario ai fini dell'esecuzione di una pena a seguito di condanna definitiva (c.d. mandato europeo “esecutivo) di rifiutare la consegna del solo al cittadino italiano e non anche di quello comunitario residente in Italia.  La possibilità del rifiuto, infatti, è prevista dalla Decisione quadro 2002/584/GAI senza distinguere tra il cittadino nazionale o lo straniero residente (art. 4 comma 6), per consentire che l'esecuzione della pena sia rivolta al reinserimento del condannato, rendendo possibile il mantenimento dei suoi legami famigliari e sociali, qualora siano prevalenti nel Paese richiesto di dimora del ricercato piuttosto che nel Paese, anche se quello di origine, ove la pena detentiva è stata emessa. Nel dare attuazione alla decisione quadro comunitaria tuttavia la legge n. 69 del 2005 ha limitato la possibilità del rifiuto di consegna al cittadino italiano, negandola invece in relazione al residente non cittadino, a prescindere dall'effettivo radicamento che questi possa avere sviluppato con il nostro Paese in termini di legami ed interessi affettivi, professionali od economici. 
Secondo la Corte di Cassazione, tale disparità di trattamento tra cittadino e straniero residente configura possibili sia profili di incostituzionalità con riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza nonché al principio della finalità rieducativa della pena, sia possibili profili di contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria, in violazione dell'art. 117 comma 1 Cost., così come di contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 12 del T CE. Inoltre la Corte di Cassazione sottolinea l'irragionevolezza di distinguere tra cittadini e stranieri residenti solo rispetto al c.d mandato d'arresto europeo "esecutivo", mentre in relazione ai c.d. mandati di arresto europei "processuali" (ossia emessi ai fini dello svolgimento di un'azione penale nello Stato membro richiedente) al contrario non si fa distinzione e, sia per il cittadino italiano che per lo straniero residente, la consegna della persona può essere subordinata al rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena, una volta terminata l'azione penale nello Stato richiedente. La questione di legittimità posta dinanzi alla Corte Costituzionale in relazione alla disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri contenuta nelle norme attuative della legislazione comunitaria in materia di mandato di arresto europeo esecutivo è suscettibile di condizionare il dibattito sull'attuazione della decisione quadro comunitaria 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. (bm)

Per il testo dell’ordinanza vedi sul sito ASGI : Cass.sez.fer., ord. 34213/2009. 

lunedì 7 settembre 2009

TAR Lazio, IIsez., 20 maggio 2009, n. 7175. Illegittimo il rifiuto di permesso per protezione internazionale senza previo avviso ex art. 10bis L. 241/90.

Nel caso in esame era stato impugnato il decreto col quale il Questore di Roma aveva rifiutato il rilascio di permesso di soggiorno a seguito della decisione della Commissione Territoriale che aveva negato il riconoscimento sia dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria. Il ricorso viene accolto "sotto  l’assorbente  profilo di censura della violazione dell’art. 10 bis della  legge n. 241/90".  Ritiene infatti il TAR Lazio che "l’art.  18  del  D.Lgs.  28-1-2008  n.  25,  Attuazione  della  direttiva 2005/85/CE  recante norme minime per  le procedure applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della  revoca dello status di rifugiato,infatti, conferma l’applicabilità ai relativi procedimenti delle disposizioni in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  accesso  agli  atti amministrativi, di cui ai capi  I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2,  II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto1990, n. 241. Ne discende che  l’art. 10 bis della predetta  legge è pienamente applicabile al  procedimenti  in  esame,  sia  in  base  al  rilievo, d’ordine letterale, che tale norma non  è  contemplata  tra  quelle  sopra  indicate,  sia in considerazione dell’eccezionalità di  tale norma, che, avendo natura derogatoria  rispetto ai principi  generali  in  materia  di  partecipazione  dell’interessato  al procedimento  amministrativo,  sanciti  dalla  legge  n.  241/90,  è  norma  di stretta interpretazione." Con riferimento alla fattispecie, in particolare, osserva il TAR che l’omesso  assolvimento  dell’onere procedimentale  sancito  dall’art.  10  bis  della  legge  7.8.1990,  n.  241 (introdotto dall’art. 6 della legge 11.2.2005, n. 15), ha impedito al ricorrente di  rappresentare  all’Amministrazione  una  circostanza  decisiva,  e  cioè l’avvenuta  presentazione  del  ricorso  al  Tribunale  competente  della sfavorevole decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello  status  di  rifugiato  di  Roma  del  19.11.2006  -atto  presupposto del decreto  questorile  –  ricorso  che  può  determinare  la  sospensione dell'efficacia  del  provvedimento  impugnato  ai  sensi  dell’art.  35,  co.  6, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25."(bm)
Per il testo della sentenza vedi: TAR Lazio, II sez, n. 7175/2009

Tribunale Pesaro, ord. 31 agosto 2009. Sollevata la questione di legittimità costituzionale dei reati di ingresso e soggiorno illegale.

Primo rinvio alla Corte costituzione della norma che introduce i reati contravvenzionali di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ossia l'art. 10 bis del d.lvo n. 286/98, introdotto dall'art. 1 co. 16 lett. a) della legge n. 94/2009 (" Disposizioni in materia di sicurezza"). Il caso riguardava un cittadino senegalese illegalmente presente dopo essere stato espulso e quindi arrestato per inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore previsto dall'art. 14 co. 5ter del D.lvo 286/98. Con ordinanza 31 agosto 2009, il giudice monocratico penale del Tribunale di Pesaro ha anzitutto escluso nella fattispecie il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento sussistendo un "giustificato motivo" consistente nell'inesigibilità dell'ordine essendo lo straniero privo di documenti di viaggio. Il giudice ha comunque ritenuto il fatto della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato anche dopo l'entrata in vigore della legge 94/2009 qualificabile comunque come reato contravvenzionale di soggiorno illegale ex art. 10 bis D.lvo 286/98, per il quale il "giustificato motivo" di cui all'art. 14 co. 5ter non è espressamente previsto come elemento scriminante nè è applicabile per analogia. Tuttavia, il giudice ha ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità della norma recentemente introdotta, rilevando anzitutto il possibile contrasto col principio di ragionevolezza che deve presiedere all'esercizio dell'attività legislativa in materia penale; in secondo luogo con il principio di uguaglianza e di personalità della responsabilità penale perché la condizione di immigrazione irregolare viene di per sé associata ad un comportamento pericoloso socialmente a prescindere dalle situazioni individuali e, perché, non viene tenuta in alcuna considerazione la possibilità dell'assenza del giustificato motivo quale elemento costitutivo del reato; infine con il principio di solidarietà sociale, perché l'introduzione del reato determina ed induce ad una condizione di isolamento e di rifiuto da parte della società nei confronti dell'immigrato.(bm)
Vedi il testo: Trib. Pesaro, ord. 31 agosto 2009