La IIa sezione penale della S.C., cassando una sentenza del Tribunale di Venezia, ribadisce l'orientamento già affermato dalle SS.UU. (sent. n. 45801/2003), secondo cui il reato contravvenzionale di cui all'art. art. 6 co. 3 del d.lvo n. 286/98 (mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, di documenti di identificazione) si applica allo straniero in genere, sia esso regolarmente soggiornante o meno sul territorio nazionale, ed anche a colui che abbia fatto ingresso illegale nel territorio dello Stato, a nulla rilevando il fatto che egli sia sprovvisto di documenti di identificazione per non essersene munito. (bm)
Per il testo della sentenza vedi sul sito ASGI: Cass.pen. IIsez. sent. n.34068/2009
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