Primo rinvio alla Corte costituzione della norma che introduce i reati contravvenzionali di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ossia l'art. 10 bis del d.lvo n. 286/98, introdotto dall'art. 1 co. 16 lett. a) della legge n. 94/2009 (" Disposizioni in materia di sicurezza"). Il caso riguardava un cittadino senegalese illegalmente presente dopo essere stato espulso e quindi arrestato per inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore previsto dall'art. 14 co. 5ter del D.lvo 286/98. Con ordinanza 31 agosto 2009, il giudice monocratico penale del Tribunale di Pesaro ha anzitutto escluso nella fattispecie il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento sussistendo un "giustificato motivo" consistente nell'inesigibilità dell'ordine essendo lo straniero privo di documenti di viaggio. Il giudice ha comunque ritenuto il fatto della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato anche dopo l'entrata in vigore della legge 94/2009 qualificabile comunque come reato contravvenzionale di soggiorno illegale ex art. 10 bis D.lvo 286/98, per il quale il "giustificato motivo" di cui all'art. 14 co. 5ter non è espressamente previsto come elemento scriminante nè è applicabile per analogia. Tuttavia, il giudice ha ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità della norma recentemente introdotta, rilevando anzitutto il possibile contrasto col principio di ragionevolezza che deve presiedere all'esercizio dell'attività legislativa in materia penale; in secondo luogo con il principio di uguaglianza e di personalità della responsabilità penale perché la condizione di immigrazione irregolare viene di per sé associata ad un comportamento pericoloso socialmente a prescindere dalle situazioni individuali e, perché, non viene tenuta in alcuna considerazione la possibilità dell'assenza del giustificato motivo quale elemento costitutivo del reato; infine con il principio di solidarietà sociale, perché l'introduzione del reato determina ed induce ad una condizione di isolamento e di rifiuto da parte della società nei confronti dell'immigrato.(bm)
Vedi il testo: Trib. Pesaro, ord. 31 agosto 2009
Vedi il testo: Trib. Pesaro, ord. 31 agosto 2009

Nessun commento:
Posta un commento