lunedì 7 settembre 2009

TAR Lazio, IIsez., 20 maggio 2009, n. 7175. Illegittimo il rifiuto di permesso per protezione internazionale senza previo avviso ex art. 10bis L. 241/90.

Nel caso in esame era stato impugnato il decreto col quale il Questore di Roma aveva rifiutato il rilascio di permesso di soggiorno a seguito della decisione della Commissione Territoriale che aveva negato il riconoscimento sia dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria. Il ricorso viene accolto "sotto  l’assorbente  profilo di censura della violazione dell’art. 10 bis della  legge n. 241/90".  Ritiene infatti il TAR Lazio che "l’art.  18  del  D.Lgs.  28-1-2008  n.  25,  Attuazione  della  direttiva 2005/85/CE  recante norme minime per  le procedure applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della  revoca dello status di rifugiato,infatti, conferma l’applicabilità ai relativi procedimenti delle disposizioni in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  accesso  agli  atti amministrativi, di cui ai capi  I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2,  II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto1990, n. 241. Ne discende che  l’art. 10 bis della predetta  legge è pienamente applicabile al  procedimenti  in  esame,  sia  in  base  al  rilievo, d’ordine letterale, che tale norma non  è  contemplata  tra  quelle  sopra  indicate,  sia in considerazione dell’eccezionalità di  tale norma, che, avendo natura derogatoria  rispetto ai principi  generali  in  materia  di  partecipazione  dell’interessato  al procedimento  amministrativo,  sanciti  dalla  legge  n.  241/90,  è  norma  di stretta interpretazione." Con riferimento alla fattispecie, in particolare, osserva il TAR che l’omesso  assolvimento  dell’onere procedimentale  sancito  dall’art.  10  bis  della  legge  7.8.1990,  n.  241 (introdotto dall’art. 6 della legge 11.2.2005, n. 15), ha impedito al ricorrente di  rappresentare  all’Amministrazione  una  circostanza  decisiva,  e  cioè l’avvenuta  presentazione  del  ricorso  al  Tribunale  competente  della sfavorevole decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello  status  di  rifugiato  di  Roma  del  19.11.2006  -atto  presupposto del decreto  questorile  –  ricorso  che  può  determinare  la  sospensione dell'efficacia  del  provvedimento  impugnato  ai  sensi  dell’art.  35,  co.  6, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25."(bm)
Per il testo della sentenza vedi: TAR Lazio, II sez, n. 7175/2009

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