La Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale della norma della legge attuativa delle disposizioni comunitarie in materia di mandato d'arresto europeo (art. 18 comma 1 lett. r) L. n. 69/2005) che consente all’autorità giudiziaria italiana chiamata ad eseguire un mandato d'arresto c.d. europeo emesso dall'autorità di un altro Paese comunitario ai fini dell'esecuzione di una pena a seguito di condanna definitiva (c.d. mandato europeo “esecutivo) di rifiutare la consegna del solo al cittadino italiano e non anche di quello comunitario residente in Italia. La possibilità del rifiuto, infatti, è prevista dalla Decisione quadro 2002/584/GAI senza distinguere tra il cittadino nazionale o lo straniero residente (art. 4 comma 6), per consentire che l'esecuzione della pena sia rivolta al reinserimento del condannato, rendendo possibile il mantenimento dei suoi legami famigliari e sociali, qualora siano prevalenti nel Paese richiesto di dimora del ricercato piuttosto che nel Paese, anche se quello di origine, ove la pena detentiva è stata emessa. Nel dare attuazione alla decisione quadro comunitaria tuttavia la legge n. 69 del 2005 ha limitato la possibilità del rifiuto di consegna al cittadino italiano, negandola invece in relazione al residente non cittadino, a prescindere dall'effettivo radicamento che questi possa avere sviluppato con il nostro Paese in termini di legami ed interessi affettivi, professionali od economici.
Secondo la Corte di Cassazione, tale disparità di trattamento tra cittadino e straniero residente configura possibili sia profili di incostituzionalità con riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza nonché al principio della finalità rieducativa della pena, sia possibili profili di contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria, in violazione dell'art. 117 comma 1 Cost., così come di contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 12 del T CE. Inoltre la Corte di Cassazione sottolinea l'irragionevolezza di distinguere tra cittadini e stranieri residenti solo rispetto al c.d mandato d'arresto europeo "esecutivo", mentre in relazione ai c.d. mandati di arresto europei "processuali" (ossia emessi ai fini dello svolgimento di un'azione penale nello Stato membro richiedente) al contrario non si fa distinzione e, sia per il cittadino italiano che per lo straniero residente, la consegna della persona può essere subordinata al rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena, una volta terminata l'azione penale nello Stato richiedente. La questione di legittimità posta dinanzi alla Corte Costituzionale in relazione alla disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri contenuta nelle norme attuative della legislazione comunitaria in materia di mandato di arresto europeo esecutivo è suscettibile di condizionare il dibattito sull'attuazione della decisione quadro comunitaria 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. (bm)

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