martedì 22 settembre 2009

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino 15 settembre 2009. Ancora sull'incostituzionalità del reato di ingresso e soggiorno illegali.


In un procedimento pendente avanti al Giudice di Pace di Torino, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dr. Giancarlo Caselli, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 10 bis D.L.vo n. 286/98  come introdotto dall'art. 1 co. 16 Legge 15 luglio 2009, n. 94 che disciplina il reato di ingresso e soggiorno illegali. La questione è sollevata anzitutto in relazione all'art. 3 Costituzione, ritenendo il PM l'irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa anzitutto sotto il profilo della "carenza di un sia pur minimo fondamento giustificativo", in quanto inutile rispetto al fine dichiaratamente perseguito dell'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato; in secondo luogo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio consistente nella pena pecuniaria da 5000 a 10000 euro di ammenda, priva di effetti deterrenti, non oblabile e con divieto del beneficio della sospensione condizionale (precluso al giudice di pace dall'art. 1 co.17 lett. a) della L.64/2009) e previsione dell'espulsione come sanzione sostitutiva di una pena pecuniaria (unico caso di sanzione sostituiva più grave rispetto alla pena edittale). La violazione dell'art. 3 della costituzione è altresì ravvisata nella disparità di trattamento tra la nuova fattispecie ed il reato di cui all'art. 14 co. 5ter D.lvo 286/98, rispetto al quale manca sia la previsione di un termine entro il quale lo straniero deve allontanarsi dal territorio sia di "giustificati motivi" per il mancato allontanamento. Il PM rileva altresì il contrasto con l'art. 3 e 25 co. 2 Cost. "avuto riguardo ad una fattispecie penale discriminatoria, perchè fondata su particolari condizioni personali e sociali, anzichè su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo. Infine ritiene il PM la norma in contrasto con l'art. 2 Cost. che garantisce la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed impone il dovere di solidarietà politica economica e sociale.
Per il testo dell'eccezione v. il sito www.asg.it PM Torino. Questione costituzionalità dell'art. 10 bis D.L.vo n. 286/98